Approfondimenti
Fisco e società nei passaggi chiave.
Analisi operative su norme, adempimenti e scelte societarie che incidono sulla gestione dell'impresa e sulla protezione delle decisioni.
Finanziamenti soci enunciati negli atti: rischio imposta di registro al 3%
La Cassazione è tornata sul tema dell’enunciazione dei finanziamenti soci negli atti societari, confermando l’applicazione dell’imposta di registro proporzionale del 3% quando il finanziamento viene richiamato in un atto soggetto a registrazione.
Il caso riguardava un atto di scissione che menzionava un finanziamento soci da rimborsare. L’Agenzia delle Entrate ha applicato l’imposta di registro sul finanziamento enunciato, richiamando l’articolo 22 del DPR 131/1986.
Il punto centrale riguarda l’identità soggettiva tra le parti dell’atto enunciante e quelle dell’atto enunciato. La Cassazione conferma una lettura sostanziale: conta il coinvolgimento economico-giuridico dei soggetti nel rapporto, anche se la veste formale cambia nel tempo.
Questo orientamento è particolarmente sensibile nelle operazioni straordinarie. Scissioni, conferimenti e riorganizzazioni possono far emergere finanziamenti soci pregressi, soprattutto quando la documentazione societaria richiama debiti, crediti o rapporti infragruppo.
Per società e professionisti il controllo preventivo riguarda i finanziamenti soci non registrati, la loro titolarità attuale, la documentazione contabile e il modo in cui vengono descritti negli atti notarili o nelle delibere.
La soluzione più solida è effettuare una due diligence fiscale sui rapporti soci-società prima di redigere atti straordinari. Una formulazione apparentemente descrittiva può produrre un costo fiscale autonomo se integra gli elementi dell’enunciazione.
Tema: Societario / Registro
Beni concessi in comodato ai clienti: quando l’ammortamento è deducibile
La Cassazione ha riconosciuto la deducibilità delle quote di ammortamento relative a beni materiali concessi in comodato gratuito ai clienti, anche quando i beni non sono utilizzati direttamente nel ciclo produttivo dell’impresa. Conta la loro funzione nel programma economico aziendale.
Il caso riguardava macchinari messi a disposizione dei clienti per agevolare l’utilizzo dei prodotti venduti dalla società. L’Agenzia aveva contestato la deduzione sostenendo che i beni fossero estranei al ciclo produttivo interno. La Corte ha adottato una lettura più ampia della strumentalità.
Secondo questa impostazione, un bene può essere strumentale anche se serve a consolidare rapporti commerciali, aumentare le vendite o favorire la diffusione dei prodotti. L’inerenza viene letta in chiave economico-funzionale, guardando al contributo del bene alla produzione di utili.
Il principio è utile per imprese che usano beni, attrezzature o strumenti presso clienti, distributori o partner commerciali. La deducibilità diventa sostenibile quando il comodato è parte di una strategia commerciale documentabile, anziché una mera liberalità.
La parte probatoria resta centrale. Contratti di comodato, relazioni interne, analisi commerciali, dati sulle vendite e motivazioni dell’operazione aiutano a dimostrare il collegamento tra bene e attività d’impresa.
Sul piano operativo conviene formalizzare la ragione economica della concessione già al momento dell’operazione. La documentazione successiva può risultare debole se manca una traccia chiara della finalità commerciale perseguita dall’impresa.
Tema: Impresa / Deducibilità
Iperammortamento 2026: comunicazione preventiva GSE e passaggi operativi
Il nuovo iperammortamento 2026 richiede una procedura telematica articolata. Dal 12 giugno 2026 è attiva la piattaforma GSE per la comunicazione preventiva, primo passaggio necessario per accedere alla maggiorazione del costo dei beni agevolabili.
La misura riguarda investimenti in beni 4.0 e in beni destinati all’autoproduzione o autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. La comunicazione preventiva va presentata per ciascuna struttura produttiva e deve indicare dati dell’impresa, tipologia degli investimenti, importi, data prevista di interconnessione o entrata in funzione e dati relativi alla fruizione del beneficio.
La procedura prevede anche una comunicazione di conferma dell’investimento, da trasmettere entro 60 giorni dall’esito positivo della preventiva, con attestazione dell’acconto minimo del 20%. La comunicazione di completamento arriverà alla fine dell’investimento e dell’interconnessione, entro il limite del 15 novembre 2028.
A regime sono previste anche comunicazioni di monitoraggio annuale, con dati sugli investimenti e piano di utilizzo del beneficio. Questo rende necessario impostare fin dall’inizio un tracciamento coerente tra area amministrativa, fornitori, tecnici e revisore.
Le imprese interessate dovrebbero verificare subito credenziali di accesso, struttura produttiva coinvolta, qualificazione dei beni e calendario di consegna. Serve anche programmare la perizia tecnica asseverata e la certificazione contabile, perché la procedura non si esaurisce con la prima comunicazione.
Il rischio concreto è avviare investimenti astrattamente agevolabili senza costruire il fascicolo documentale richiesto. La convenienza fiscale va quindi valutata insieme alla capacità di rispettare tempi, dati tecnici e passaggi formali del GSE.
Tema: Investimenti / Agevolazioni
Concordato preventivo biennale: come calcolare gli acconti 2026
Le FAQ pubblicate dall’Agenzia delle Entrate completano un passaggio operativo delicato del concordato preventivo biennale: il calcolo degli acconti 2026. La casistica è ampia perché nel 2026 convivono contribuenti al primo accesso, soggetti nel secondo anno di concordato, contribuenti usciti dal biennio precedente e soggetti che rinnovano.
Per chi è nel secondo anno di concordato, la regola è lineare: gli acconti si calcolano assumendo come base il reddito e il valore della produzione netta concordati. La logica è coerente con l’impegno assunto dal contribuente nel biennio.
Per chi aderisce per la prima volta al biennio 2026-2027 occorre distinguere il metodo storico dal metodo previsionale. Con il metodo storico entra in gioco la maggiorazione nella seconda o unica rata; con il metodo previsionale la seconda rata viene calcolata come differenza tra l’acconto dovuto sul reddito concordato e quanto già versato con la prima rata.
Il chiarimento più rilevante riguarda chi ha concluso il biennio 2024-2025 e decide di uscire dal concordato. Anche in caso di mancato rinnovo, il metodo storico prende come base il reddito concordato del periodo precedente, e non il reddito effettivamente dichiarato. Lo stesso criterio vale per l’IRAP.
Nel caso di rinnovo del concordato per il biennio 2026-2027, il contribuente non deve versare le maggiorazioni previste per la prima adesione. Il primo anno del nuovo biennio viene quindi trattato, ai fini degli acconti, come una prosecuzione della disciplina già applicata.
Resta da considerare il tema delle plusvalenze rateizzate. La sterilizzazione prevista per il calcolo dell’acconto 2026 opera anche in presenza di CPB, con effetti sulla base di riferimento. Per questo il calcolo degli acconti richiede una verifica puntuale delle componenti straordinarie e della posizione del contribuente rispetto al biennio concordato.
Tema: CPB / Acconti
Ravvedimento operoso dei versamenti erariali: quando intervenire e come calcolare il costo
Il ravvedimento operoso resta uno strumento centrale per regolarizzare versamenti erariali omessi o tardivi prima che intervengano atti dell'Amministrazione finanziaria. Per le violazioni commesse dal 1 settembre 2024 il quadro sanzionatorio è cambiato: la sanzione ordinaria per omesso o tardivo versamento è pari al 25%, con riduzioni diverse in base al momento in cui si interviene.
Nei primi quattordici giorni il costo cresce giorno per giorno; dal quindicesimo al trentesimo giorno la sanzione ridotta è pari all'1,25%; dal trentunesimo al novantesimo giorno arriva all'1,39%; oltre il novantesimo giorno e fino al termine annuale o dichiarativo si applica il 3,125%; successivamente la riduzione porta la sanzione al 3,57%. A questi importi vanno sempre aggiunti gli interessi legali maturati dalla scadenza originaria alla data di pagamento.
Possono essere ravveduti, tra gli altri, saldi e acconti Irpef, Ires, IRAP, IVA, imposte sostitutive, cedolare secca, accise e altri tributi erariali. La condizione essenziale è che non siano già stati notificati atti di liquidazione, accertamento, comunicazioni di irregolarità o altri atti che impediscano l'accesso al ravvedimento per quella violazione.
La tempestività è decisiva. Un versamento IVA periodico non effettuato può essere intercettato dall'Agenzia delle Entrate a distanza di mesi; prima della comunicazione di irregolarità il ravvedimento resta possibile, dopo la notifica non può più essere utilizzato per quella posizione. Per questo la riconciliazione periodica dei debiti fiscali è una procedura di controllo, non solo un adempimento contabile.
Per le violazioni successive al 1 settembre 2024 è stata introdotta anche la possibilità di applicare il cumulo giuridico nel ravvedimento, limitatamente al singolo tributo e al singolo periodo d'imposta. Non è un automatismo: il contribuente può scegliere tra cumulo giuridico e cumulo materiale, valutando quale soluzione produce il carico più favorevole.
La valutazione corretta richiede quindi tre passaggi: identificare la data della violazione, verificare se vi siano atti già notificati e simulare sanzioni e interessi con il regime applicabile. Nei casi con più omissioni sullo stesso tributo e nello stesso periodo, il confronto tra cumulo materiale e giuridico può incidere in modo significativo sul costo finale della regolarizzazione.
Tema: Ravvedimento / Versamenti
Rimborsi spese e pagamenti tracciabili: regole operative per imprese e professionisti
Dal 2025 le regole sulla tracciabilità dei pagamenti incidono in modo diretto sulla deducibilità dei costi e sul trattamento fiscale dei rimborsi. Il punto non è solo formale: se la spesa rientra tra quelle soggette a tracciabilità e viene pagata in contanti, l'impresa rischia l'indeducibilità del costo e, in alcuni casi, la tassazione del rimborso in capo al lavoratore.
Per dipendenti e collaboratori, l'obbligo riguarda in particolare vitto, alloggio, viaggio e trasporto tramite autoservizi pubblici non di linea, come taxi e NCC, quando la spesa è sostenuta in Italia. Sono considerati strumenti tracciabili bonifici, carte, bancomat, prepagate, assegni, app di pagamento collegate a conti o istituti autorizzati e sistemi come PagoPA.
Restano esclusi dall'obbligo i trasporti pubblici di linea, come treni, autobus, metropolitane, navi e aerei: in questi casi il biglietto documenta la spesa anche se acquistato in contanti. Sono inoltre fuori dall'obbligo i pedaggi e i parcheggi, se documentati e collegati alla trasferta, mentre l'imposta di soggiorno segue il trattamento della spesa di alloggio.
Per lavoratori autonomi e imprese, l'obbligo di tracciabilità riguarda le spese sostenute in Italia. Le spese sostenute all'estero possono essere pagate anche in contanti, ma con una eccezione importante: le spese di rappresentanza richiedono pagamento tracciabile anche quando sono sostenute fuori dal territorio italiano.
La gestione operativa richiede più disciplina documentale. Alla nota spese non basta allegare la fattura o la ricevuta: quando serve la tracciabilità, occorre conservare anche la prova del pagamento, ad esempio ricevuta POS, estratto conto con dati non pertinenti oscurati, copia della transazione o evidenza del pagamento digitale.
Per ridurre errori conviene aggiornare procedure interne, policy trasferte e rapporti con collaboratori esterni. Nei contratti o negli incarichi è prudente prevedere l'obbligo di documentare il mezzo di pagamento per le spese addebitate analiticamente. In questo modo il rimborso resta fiscalmente gestibile e l'impresa evita contestazioni in fase di controllo.
Tema: Rimborsi / Pagamenti
Concordato preventivo biennale 2026-2027: cosa valutare prima dell’adesione
Il concordato preventivo biennale per il periodo 2026-2027 torna al centro delle valutazioni dichiarative. L'adesione consente di determinare in anticipo il reddito imponibile, e per le imprese anche il valore della produzione IRAP, sulla base della proposta elaborata secondo la metodologia prevista. La scelta non è automatica: va letta insieme alla posizione ISA, alla redditività attesa e alla struttura dei costi.
Le modifiche introdotte nel 2026 ampliano i limiti massimi di incremento della proposta anche per contribuenti con punteggi ISA inferiori rispetto alle fasce più elevate. Oltre ai tetti già previsti per punteggi superiori a 8, sono stati introdotti limiti del 30% per punteggi pari o superiori a 6 e inferiori a 8, e del 35% per punteggi pari o superiori a 1 e inferiori a 6. Questo può rendere la proposta meno distante dal reddito storico in situazioni prima meno attrattive.
Occorre però considerare che il reddito concordato non resta sempre immobile. Alcune componenti devono essere conguagliate, come plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze, perdite su crediti, utili o perdite da partecipazioni e maggiorazioni previste dalla normativa. Per le imprese, tra le componenti di rettifica si aggiunge anche la maggiorazione collegata all'iperammortamento per i periodi d'imposta dal 2026 in avanti.
Il vantaggio principale è la prevedibilità del carico fiscale, insieme all'accesso ai benefici premiali ISA e alla protezione da alcune forme di accertamento sul reddito concordato. Restano però fuori dall'effetto del concordato le verifiche IVA e rimangono decisive le cause di decadenza, che possono far venire meno i benefici se non presidiate.
L'adesione per il biennio 2026-2027 può essere esercitata entro il 31 ottobre 2026, termine prorogato rispetto alla scadenza ordinaria. La comunicazione può essere inviata insieme al modello ISA allegato alla dichiarazione Redditi oppure autonomamente con il frontespizio del modello Redditi e l'apposita casella dedicata al CPB.
Prima di aderire è opportuno predisporre una simulazione: reddito 2025, proposta 2026-2027, punteggio ISA, componenti straordinarie prevedibili, andamento dell'attività e rischi di decadenza. Il concordato può essere utile quando dà stabilità e riduce incertezza; può essere poco conveniente se la redditività attesa è in calo o se la posizione contabile non consente un presidio ordinato degli obblighi richiesti.
Tema: Concordato / ISA
Acconto IMU 2026: cosa controllare prima del versamento
L'acconto IMU 2026 scade il 16 giugno e si calcola, di regola, sulla base di aliquote e detrazioni dell'anno precedente. Il saldo di dicembre tiene conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso, se pubblicate nei termini.
Prima del calcolo conviene verificare acquisti, cessioni, variazioni catastali, inagibilita, ristrutturazioni e cambi di destinazione. Sono questi eventi, piu del semplice possesso, a generare errori ricorrenti.
Azione consigliata: trasmettere allo Studio tutte le variazioni immobiliari intervenute nel 2025 e nei primi mesi del 2026.
Tema: IMU / Immobili

